Cosa succede all’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza?

La Corte di Cassazione, con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 32198/2021, ha chiarito quali conseguenze abbia la nuova famiglia di fatto sull’attribuzione di un assegno di divorzio a carico del precedente coniuge.

Il provvedimento della Suprema Corte trae origine dall’impugnazione ad una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva escluso l’obbligo in capo all’ex marito di corrispondere un assegno divorzile alla moglie, la quale aveva instaurato una nuova stabile convivenza, da cui era nata una figlia.
La Corte veneziana poneva a fondamento della propria decisione l’orientamento prevalente della giurisprudenza, in base a cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche non coniugale, avrebbe fatto automaticamente venire meno ogni presupposto per l’attribuzione di un assegno divorzile, in quanto la nuova unione avrebbe rescisso ogni connessione con il tenore ed il modello di vita precedenti (così Cass. Civ. n. 6855/2015 e successive).

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto non del tutto convincente tale orientamento, che non risulta supportato da alcun dato normativo ed appare incompatibile con la funzione dell’assegno divorzile, come delineata dalla giurisprudenza più recente, in particolare dalla nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, n. 28287 del 2018.
Da un lato infatti, la legge sul divorzio prevede esclusivamente che solo il passaggio a nuove nozze determini l’automatico venir meno dell’assegno divorzile; nulla è previsto per le nuove convivenze, neppure dalla Legge 76/2016, con cui si è data regolamentazione alle famiglie di fatto (cfr. sul sito l’approfondimento “I diritti dei conviventi”).
Dall’altro lato, la giurisprudenza ha chiarito, ormai in via consolidata, che l’assegno divorzile non ha solo funzione assistenziale, ovvero di dare sostegno al coniuge che a seguito dello scioglimento dell’unione coniugale si trovi privo di mezzi propri adeguati, ma ha anche finalità compensativo-perequative, volte a riequilibrare la disparità economica venutasi a creare tra i coniugi al momento del divorzio, quando tale disparità sia la conseguenza del sacrificio e del contributo prestato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge (cfr. sul sito l’approfondimento “Assegno di divorzio e disparità economica tra i coniugi”).
In sintesi, l’assegno di divorzio non va più interpretato come strumento volto alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quale mezzo per riequilibrare il reddito degli ex coniugi, consentendo al coniuge più debole economicamente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle aspettative professionali a ciò sacrificate.

E’ evidente che la circostanza che il coniuge divorziato instauri una nuova convivenza stabile non può non avere effetti sul rapporto matrimoniale pregresso e sull’attribuzione dell’assegno divorzile.

Sebbene infatti la convivenza, legata ad una situazione di fatto e non ad un vincolo coniugale, non presenti quelle caratteristiche di stabilità proprie del matrimonio, essa determina tuttavia diritti e doveri di assistenza materiale e materiale, oggi peraltro regolamentati dalla Legge 76/2016.

L’ex coniuge, che conviva con un nuovo compagno a cui è legato da vincoli di assistenza morale e materiale, perde quindi ogni ragione assistenziale vantata nei confronti del precedente partner.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32198/2021 in oggetto ha infatti chiarito che “in caso si instauri una convivenza stabile, giudizialmente provata, deve ritenersi che essa valga ad estinguere, di regola, il diritto alla componente assistenziale dell’assegno di divorzio anche per il futuro, per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale”.

La Suprema Corte ha, però, affermato che non altrettanto possa ritenersi per la componente compensativa dell’assegno di divorzio, come poc’anzi descritta.
La Corte ha infatti osservato che “se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti, solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva”.

La Corte di Cassazione ha dunque concluso nel ritenere che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, sebbene incida sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio e sulla quantificazione del suo ammontare, non determini, necessariamente ed automaticamente, la perdita del relativo diritto, qualora l’assegno divorzile abbia funzione esclusivamente compensativa.

Va infine segnalato, come spunto di ulteriore riflessione, che la Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, dopo aver fatto chiarezza sulle conseguenze della nuova convivenza in materia di assegno divorzile, ha ribadito che l’accordo tra coniugi risulta ad oggi lo strumento privilegiato per la risoluzione degli aspetti patrimoniali della crisi post-coniugale.

In sede di accordo infatti i coniugi, laddove sussistessero esigenze perequativo-compensative, potrebbero modulare il proprio percorso al di fuori del rigido schema dell’assegno mensile perpetuo, che terrebbe vincolati le parti anche nel futuro.
Potrebbe, ad esempio, essere prevista a favore del coniuge più debole la costituzione di una rendita predeterminata, da corrispondersi in un’unica soluzione o per un numero limitato di anni, sotto forma di assegno temporaneo, oppure mediante trasferimento di beni immobili o di altra natura.

Una liquidazione definitiva dei rapporti coniugali, oltre ad evitare future conflittualità, garantirebbe la posizione di entrambe le parti, consentendo al coniuge debole di avere un capitale di ripartenza, sulla base di cui intraprendere un nuovo percorso di vita, e tutelando al contempo il coniuge onerato che non si sentirebbe limitato nei suoi progetti di vita futuri dal dover continuare a corrispondere un assegno al partner precedente.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare sul sito le aree tematiche Separazione e Divorzio, e Differenza tra divorzio giudiziale e congiunto.

L’impresa familiare e i diritti del coniuge

Per impresa familiare, disciplinata nel nostro ordinamento dagli artt. 230 bis e 230 ter del codice civile, può individuarsi quell’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro.
Il familiare che presta il lavoro nell’impresa altrui ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Infatti, in sede di riforma del diritto di famiglia risalente all’anno 1975, il nostro Legislatore ha inteso regolare il fenomeno, molto diffuso, del lavoro prestato a favore dell’attività di famiglia, che nel contesto della “famiglia patriarcale” scontava una presunzione di gratuità.

Sono stati così riconosciuti ai familiari, che prestano lavoro e collaborano nell’impresa di famiglia, una serie di diritti, sia sotto il profilo civilistico che dal punto di vista fiscale.

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, n. 250/2022, qui in commento, fa il punto sui diritti spettanti al coniuge che ha prestato la propria attività a favore dell’impresa individuale del marito, nel momento dello scioglimento dell’unione coniugale.

Il provvedimento in oggetto conferma infatti il diritto della moglie a veder riconosciuta, al momento della cessazione dell’impresa familiare (nel caso di specie per intervenuta separazione dei coniugi), la liquidazione della propria partecipazione all’impresa del marito, nel cui ambito la ricorrente aveva da sempre svolto attività lavorativa (tenuta della contabilità, fatturazione, ecc..), mai altrimenti retribuita.

In particolare, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza di primo grado che nulla aveva riconosciuto alla moglie, stabilisce il diritto della ricorrente alla liquidazione della sua quota di partecipazione all’impresa, come individuata e quantificata dal consulente tecnico d’ufficio in sede di consulenza contabile, di cui il Tribunale, giudice del primo grado, del tutto immotivatamente non aveva tenuto conto.

Con ciò viene confermato il principio, da tempo chiarito dalla giurisprudenza, secondo cui il Giudice che “intenda discostarsi dal parere reso dal consulente tecnico, deve offrire chiara ed esaustiva motivazione del proprio diverso convincimento esplicitando i motivi per cui ritiene di non recepire le conclusioni dell’ausiliario (così ex multis Cass. Civ., Sez III, 3/12/2015, n. 24630)”.

Con la medesima sentenza, ed in accoglimento di un altro motivo di appello presentato dalla moglie, la Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, ha altresì sancito, con riferimento ai profili fiscali dell’impresa familiare, che i debiti previdenziali e fiscali che gravano sulla posizione del familiare-collaboratore devono essere posti a carico dell’impresa.
Nel caso di specie, quindi, posto che era stata accertato che la moglie partecipasse all’impresa individuale del marito per una quota pari al 49%, la Corte d’Appello ha affermato che il 51% dei debiti fiscali e previdenziali gravanti sulla moglie dovessero essere rimborsati dal marito.

La responsabilità del proprietario di un cane

Avere un cane è una grande gioia, ma comporta anche doveri e responsabilità.

In primo luogo, chiunque acquisisce il possesso di un cane deve iscriverlo all’anagrafe canina, anche per il tramite di un veterinario, entro due mesi dalla nascita o 30 giorni da quando ne viene in possesso.

Vi sono poi una serie di obblighi generali a tutela dell’incolumità pubblica.

In particolare un’ordinanza del Ministero della Salute, oggi aggiornata all’8/08/2022, ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani, ha previsto l’obbligo di utilizzare, in ogni luogo, un guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni, e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.

Chiunque conduca il cane in ambito urbano ha inoltre l’obbligo di raccoglierne le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

Ma dove si può entrare liberamente con il proprio cane?

Sicuramente in tutti i parchi pubblici, posto che i Comuni non possono vietare l’ingresso dei cani nei parchi.

Mentre per quanto riguarda l’accesso in bar, ristoranti e negozi, occorre verificare che il gestore non abbia previsto limitazioni per l’accesso con animali, mediante l’apposizione di un apposito cartello.

Vediamo ora la responsabilità che incombe sul proprietario di un cane in caso di danni cagionati dal proprio animale.

L’art. 2052 del codice civile prevede che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Si tratta di una responsabilità oggettiva, che sorge dalla sola relazione di fatto con l’animale e vale sia per il proprietario sia per “chi l’ha in uso”, ovvero che sta utilizzando l’animale per la sua funzione, ad esempio nell’ipotesi di cani da caccia o da tartufo.

La responsabilità civile non si estende invece al custode o al mero detentore.

In sintesi, quindi, il proprietario risponde dei danni cagionati dal proprio animale, sempre, a meno che non provi il caso fortuito, ovvero riesca a dimostrare da un lato di aver usato la massima diligenza nella gestione del proprio animale e dall’altro l’intervento di una circostanza esterna imprevista ed imprevedibile, idonea ad interrompere il nesso di causa.

La giurisprudenza ha individuato, ad esempio, il caso fortuito nell’agire di un terzo, nella colpa del danneggiato ed, in generale, in ogni altra circostanza estranea al proprietario che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso.

I danni risarcibili a chi ha subito un danno da un animale possono essere sia patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) sia non patrimoniali (danno alla salute, danno morale, ecc…).

Le medesime regole valgono in caso di danni causati da cani randagi, ma in tal caso a risponderne è la Pubblica Amministrazione territorialmente competente, che deve organizzarsi per adottare misure concrete di prevenzione al randagismo.

Ma cosa succede se a subire un danno è invece il nostro cane?

Il proprietario che abbia subito la perdita o lesione del proprio animale d’affezione a causa di un comportamento illecito altrui (ad esempio investimento, maltrattamento o avvelenamento ad opera di un terzo) o a seguito di una responsabilità contrattuale (ad esempio errore medico del veterinario) ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale (spese, valore dell’animale, ecc…) e del danno morale, ovvero la sofferenza soggettiva, purché sia dimostrata ad esempio attraverso la produzione di certificati che attestino l’insorgenza di una sindrome depressiva.