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Nuovo Codice della Strada – Cosa cambia per monopattini e ciclisti

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024 (Legge n. 177 del 25/11/2024), introduce una serie di novità per chi si sposta in bicicletta e monopattino.

Innanzitutto viene introdotto l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza laterale di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta, ove le condizioni della strada lo consentano, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi.

Per i ciclisti viene invece previsto il divieto di accesso alle corsie riservate ai bus.

Tra i nuovi obblighi per i ciclisti, c’è anche quello di accendere le luci di posizione anche di giorno in condizioni di scarsa visibilità.

Il Nuovo Codice della Strada introduce le “strade urbane ciclabili”, ovvero strade ad unica carreggiata e con limite di velocità di 30 Km/h, che conferiranno priorità alle biciclette e saranno individuate da appositi cartelli.

L’altra novità importante riguarda poi l’introduzione delle “zone di attestamento ciclabile”. Si tratta di punti della carreggiata, indicati dalla segnaletica orizzontale, che permettono ai ciclisti di posizionarsi agli incroci con semaforo rosso attivo in una posizione più avanzata rispetto agli altri veicoli a motore. Questa nuova configurazione consentirà a chi è in sella ad una bicicletta di risultare più visibile nei confronti degli altri utenti della circolazione.

Inoltre, nel caso di strade a senso unico con limite di velocità non superiore ai 30 Km/h, si introduce la possibilità per le biciclette di circolare in contromano, ma solo nei casi in cui siano presenti corsie o piste ciclabili a doppio senso di marcia.

Il Nuovo Codice della Strada introduce poi regole molto rigorose per i monopattini elettrici, per cui, oltre alle frecce di direzione il cui obbligo era già in vigore, vengono previsti l’obbligo di casco, di assicurazione e di targa.

La circolazione dei monopattini elettrici viene poi limitata sulle sole strade urbane con limite massimo di velocità di 50 km/h, escludendo la possibilità di usarli su piste ciclabili e aree pedonali. Il limite di velocità massimo è stato ridotto da 25 a 20 km/h, mentre rimane di 6 km/h nelle aree pedonali che, tramite apposita segnalazione, garantiscono la circolazione in deroga al divieto.

Non è consentita la circolazione contromano né è possibile trasportare sul monopattino altre persone, animali oppure oggetti.

Anche la sosta è regolamentata in modo più stringente: è vietato lasciare i monopattini sui marciapiedi, salvo in aree appositamente segnalate dai Comuni.

Le multe COVID

Pubblichiamo l’interessante sentenza n. 1105/2021 con cui il Giudice di Pace di Bologna, Dott. Fiore, ha accolto il ricorso con cui si impugnava l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Bologna per asserita violazione delle misure di contenimento del COVID-19 (scarica qui il testo della sentenza).

Il Giudice di Pace di Bologna, con motivazione chiara ed esaustiva, ha dapprima precisato la rilevanza, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, della mancata costituzione del Prefetto, che viene ritenuta motivo di per sé sufficiente all’accoglimento del ricorso.
La sentenza in oggetto, richiamando quanto affermato da Corte costituzionale nella sentenza n. 507/93, ha infatti confermato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrazione ex legge 689/81 tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
L’amministrazione che ha erogato la sanzione assume quindi la veste sostanziale di attore dal punto di vista dell’onere probatorio, come ribadito dal dovere, imposto alla stessa dall’art. 23 della Legge 689/81, di “depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Ciò a garanzia del diritto di difesa del cittadino e con l’effetto che la mancata produzione degli atti da parte della Pubblica Amministrazione vale, da sola, all’accoglimento del ricorso.

Il Giudice di Pace di Bologna ha altresì stabilito l’illegittimità della sanzione irrogata all’opponente ai sensi del DPCM 9/03/2020 e smi, adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 25/03/2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in quanto lo stesso si sarebbe allontanato dal proprio domicilio, sito nel Comune di Bologna, per recarsi nel vicino Comune di San Lazzaro di Savena a prendere il latte.
La sentenza in commento, aderendo alla tesi difensiva dell’opponente, ha confermato la legittimità dello spostamento in un Comune diverso quando lo stesso sia necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari, nel caso di specie per l’acquisto di latte crudo, disponibile solo presso specifici distributori automatici, di cui il più vicino al domicilio dell’opponente si trovava appunto collocato nel limitrofo Comune di San Lazzaro di Savena.
La circolare n. 15350/117 emessa dal Ministero dell’Interno in data 23/03/2020, nel chiarire le misure di contenimento epidemiologico emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli spostamenti consentiti, ha invero chiarito che sono sempre consentiti gli spostamenti “per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune”.

Recentemente anche altre autorità giudiziarie si sono espresse sull’illegittimità delle sanzioni erogate per asserite violazioni alla normativa da contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Tra queste va segnalata la sentenza n. 516/2020, con cui il Giudice di Pace di Frosinone ha dichiarato l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020, “perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”.
Da ciò conseguirebbe l’illegittimità di tutti gli atti amministrativi tra cui i numerosi DPCM emanati successivamente.

Parimenti con la medesima sentenza il Giudice di Frosinone ha dichiarato l’illegittimità del DPCM del 9/03/2020, invocato nel verbale oggetto di impugnazione, per contrarietà all’art. 13 della Costituzione.
Le disposizioni contenute nel predetto DPCM, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, configurerebbero un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, che costituisce una restrizione della libertà personale, irrogabile solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato ed a seguito della commissione di specifiche ipotesi di reato, come sancito dall’art. 13 della Costituzione.