Diritto del padre al risarcimento per morte della figlia

La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1185/2024 (in calce il testo integrale), nel definire la causa promossa da un padre per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla tragica morte della figlia appena diciottenne a causa di un sinistro stradale, ha ribadito l’intrinseco valore del legame genitore-figlio.

Nel caso di specie veniva contestato al padre, straniero e divorziato, di essersi reso inadempiente dell’obbligo di mantenimento della figlia tanto da venire dichiarato indegno a succedere e che la figlia non intrattenesse più con lui alcun tipo di rapporto, vivendo ormai da tempo in Italia con la madre ed il suo nuovo compagno.

La Corte d’Appello ha evidenziato però che l’uccisione di una persona fa presumere il conseguente dolore dei genitori, a nulla rilevando che il figlio non coabiti con gli stessi, che vi sia lontananza o attenuazione del rapporto per conflittualità coniugale o disgregazione del nucleo familiare.

E’ di comune esperienza presumere invero che l’improvvisa morte di un figlio, nel fiore degli anni, non possa lasciare indifferente il genitore, anche nel caso in cui lo stesso figlio provasse sentimenti negativi nei confronti del padre.
Per tale motivo, alla luce di tutti gli elementi raccolti in fase istruttoria, che avevano consentito di accertare il legame affettivo del padre nei confronti della figlia, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita parentale a favore dello stesso.

L’appello, sollevato dal padre contro la quantificazione del danno operata dal Giudice del primo grado di giudizio, ha poi consentito alla Corte d’Appello di definire i criteri di applicazione delle nuove Tabelle di liquidazione del danno da perdita parentale elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022, a seguito dell’orientamento espresso da Cass. 10579/2021.

La sentenza in commento, in particolare, ha ribadito che il Giudice, nella liquidazione del danno da perdita/lesione del rapporto parentale, è tenuto ad accertare se siano configurabili entrambi i profili di danno conseguenti alla perdita parentale, ossia il dolore interiore ed il suo riflesso dinamico-relazionale, valutandone poi l’entità sulla base della prossimità del legame parentale, della sua intensità affettiva, della composizione residua del nucleo familiare, del dato anagrafico (età della vittima e del parente sopravvissuto) e di tutti gli elementi dotati di rilevanza.

Laddove, come nel caso in oggetto, venga riconosciuta la sola sofferenza morale, con esclusione di una lesione alla sfera relazionale del soggetto, il valore tabellare, che ingloba in sé entrambe le voci di danno, va dimezzato ma non ulteriormente ribassato.

Come correttamente osservato dalla Corte d’Appello infatti “la perdita del rapporto parentale rende preponderante il dolore della scomparsa, mentre la sua lesione incide soprattutto sulla sfera dinamico-relazionale del congiunto”.

Corte d’Appello di Bologna sentenza 1185 del 2024