Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto, per tutta la durata della loro unione sentimentale, operano spesso una mescolanza dei loro singoli patrimoni, proprio come avviene ai coniugi durante il matrimonio.
E’ frequente infatti che i conviventi coabitino sfruttando l’abitazione di proprietà di uno solo dei partner, acquistino beni insieme, aprano conti correnti cointestati, utilizzino in modo condiviso l’autovettura, ecc…
Tale confusione patrimoniale, in caso di rottura della convivenza, può generare dissidi e pretese restitutorie.
E’ quindi consigliabile, al fine di evitare future liti, che i conviventi di fatto, attraverso la consulenza di un professionista legale, pianifichino la loro vita in comune ed il suo ipotetico scioglimento, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Come già trattato nel nostro approfondimento sui diritti dei conviventi, la Legge 20/05/2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), ha regolamentato la convivenza di fatto, introducendo altresì per i conviventi la possibilità di stipulare contratti di convivenza.
Il comma 50, dell’art. 1 della sopra richiamata disposizione stabilisce infatti che “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.
L’oggetto di tale contratto è poi indicato al successivo comma 53, con cui si stabilisce che il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Tale elencazione non ha però, carattere tassativo, come ribadito a più riprese dalla dottrina.
I partner potranno quindi regolamentare anche altri aspetti legati alla convivenza o alla eventuale crisi della coppia, ad esempio stabilendo una somma a titolo di mantenimento del convivente economicamente più debole.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizioni, e laddove tali elementi vengano inseriti nella convenzione, andranno considerati come non apposti ed il contratto conserverà la sua efficacia.
Il contratto di convivenza, che può essere modificato in ogni momento, si risolve per:
- morte di uno dei due contraenti;
- matrimonio o unione civile dei contraenti o di uno di essi con un terzo;
- recesso unilaterale di uno dei partner o per accordo delle parti. Nel caso in cui le parti avessero adottato il regime della comunione dei beni, la risoluzione del contratto ne determina lo scioglimento.
In presenza di una delle seguenti condizioni, il contratto di convivenza è nullo e tale nullità può essere sollevata da chiunque vi abbia interesse:
a) se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) se concluso da persona minore di età;
c) se concluso in assenza di una stabile convivenza, caratterizzata da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale;
d) se concluso da persona interdetta;
e) in caso di condanna di una delle parte per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra.
Il contratto di convivenza, le sue modifiche o la sua risoluzione, devono essere redatti in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato, che, oltre a curarne la trasmissione al comune di residenza dei conviventi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe, ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In conclusione: è raccomandabile che i conviventi di fatto, anche attraverso l’assistenza e la consulenza di un professionista del settore, valutino l’opportunità di disciplinare convenzionalmente i loro reciproci rapporti patrimoniali, così da evitare possibili controversie future.