La responsabilità del proprietario di un cane
Avere un cane è una grande gioia, ma comporta anche doveri e responsabilità.
In primo luogo, chiunque acquisisce il possesso di un cane deve iscriverlo all’anagrafe canina, anche per il tramite di un veterinario, entro due mesi dalla nascita o 30 giorni da quando ne viene in possesso.
Vi sono poi una serie di obblighi generali a tutela dell’incolumità pubblica.
In particolare un’ordinanza del Ministero della Salute, oggi aggiornata all’8/08/2022, ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani, ha previsto l’obbligo di utilizzare, in ogni luogo, un guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni, e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Chiunque conduca il cane in ambito urbano ha inoltre l’obbligo di raccoglierne le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.
Ma dove si può entrare liberamente con il proprio cane?
Sicuramente in tutti i parchi pubblici, posto che i Comuni non possono vietare l’ingresso dei cani nei parchi.
Mentre per quanto riguarda l’accesso in bar, ristoranti e negozi, occorre verificare che il gestore non abbia previsto limitazioni per l’accesso con animali, mediante l’apposizione di un apposito cartello.
Vediamo ora la responsabilità che incombe sul proprietario di un cane in caso di danni cagionati dal proprio animale.
L’art. 2052 del codice civile prevede che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di una responsabilità oggettiva, che sorge dalla sola relazione di fatto con l’animale e vale sia per il proprietario sia per “chi l’ha in uso”, ovvero che sta utilizzando l’animale per la sua funzione, ad esempio nell’ipotesi di cani da caccia o da tartufo.
La responsabilità civile non si estende invece al custode o al mero detentore.
In sintesi, quindi, il proprietario risponde dei danni cagionati dal proprio animale, sempre, a meno che non provi il caso fortuito, ovvero riesca a dimostrare da un lato di aver usato la massima diligenza nella gestione del proprio animale e dall’altro l’intervento di una circostanza esterna imprevista ed imprevedibile, idonea ad interrompere il nesso di causa.
La giurisprudenza ha individuato, ad esempio, il caso fortuito nell’agire di un terzo, nella colpa del danneggiato ed, in generale, in ogni altra circostanza estranea al proprietario che si ponga come causa autonoma dell’evento dannoso.
I danni risarcibili a chi ha subito un danno da un animale possono essere sia patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) sia non patrimoniali (danno alla salute, danno morale, ecc…).
Le medesime regole valgono in caso di danni causati da cani randagi, ma in tal caso a risponderne è la Pubblica Amministrazione territorialmente competente, che deve organizzarsi per adottare misure concrete di prevenzione al randagismo.
Ma cosa succede se a subire un danno è invece il nostro cane?
Il proprietario che abbia subito la perdita o lesione del proprio animale d’affezione a causa di un comportamento illecito altrui (ad esempio investimento, maltrattamento o avvelenamento ad opera di un terzo) o a seguito di una responsabilità contrattuale (ad esempio errore medico del veterinario) ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale (spese, valore dell’animale, ecc…) e del danno morale, ovvero la sofferenza soggettiva, purché sia dimostrata ad esempio attraverso la produzione di certificati che attestino l’insorgenza di una sindrome depressiva.