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L’affidamento del minore ai Servizi Sociali

Il nostro ordinamento prevede la presenza in ogni territorio dei cosiddetti “Servizi Sociali”.
Cosa si intende innanzitutto per Servizi Sociali?
Partiamo dalla definizione presente sul sito della Treccani: “l’assistenza sociale comprende l’insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, normalmente gratuite, dirette all’eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all’interno della società”.

Si tratta quindi di un insieme di attività finalizzate a garantire l’assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, immigrati, soggetti con problemi di tossicodipendenze ecc.

In particolare, l’assistenza sociale si occupa di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o, nella migliore delle ipotesi, l’eliminazione delle condizioni di disagio, che siano di natura economica o sociale.
Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere psicologico, sociale e relazionale; l’obiettivo finale è abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale.

I servizi sociali operano sulla base di una normativa nazionale, regionale e locale, con la finalità di promuovere la salute, il benessere e l’autonomia dei cittadini.

Tra i compiti del Servizio sociale, nell’ambito della materia minorile, troviamo l’istituto “dell’affidamento del minore ai servizi sociali”: cerchiamo di capire cosa si intende con tale espressione.

Nel nostro ordinamento troviamo quattro tipologie di affidamento del minore ai servizi sociali, previste espressamente da diverse normative, ovvero:

1)Affidamento ai servizi sociali ex art. 25 Legge 835/1935 (legge istitutiva del Tribunale dei Minori) ed ex art. 330-333 codice civile.
L’istituto creato con la Legge che istituì i Tribunali per i Minorenni, nel lontano anno 1935, aveva inizialmente lo scopo di occuparsi dei minori che si trovavano in situazioni di degrado o trascuratezza da parte dei genitori, prevedendone il trasferimento in istituti rieducativi.

Ad oggi questa norma non viene di fatto più applicata e nei procedimenti davanti al Tribunale per i Minori viene invece disposto l’affidamento dei minori al servizio sociale ex art. 330 e seguenti del codice civile, ovvero nei procedimenti che riguardano la “responsabilità genitoriale”, termine introdotto con la Riforma della filiazione del 2013, che sostituisce la precedente espressione di “potestà genitoriale”, rappresentando un concetto più moderno ed in linea con la giurisprudenza europea e con le convenzioni sui Diritti del fanciullo, in quanto mette al centro l’interesse del minore.

Nell’ambito di questi procedimenti i minori possono essere affidati ai servizi sociali quando i comportamenti dei genitori creano un pregiudizio all’interesse dei figli; tale affidamento può comportare il collocamento in una famiglia affidataria, oppure possono essere collocati anche presso la famiglia di origine, o presso uno solo dei genitori, infine presso un parente stretto.

In questi casi, a meno che non sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale (nel qual caso la stessa verrà esercitata da un Tutore nominato dal Tribunale o dall’altro genitore che non sia stato dichiarato decaduto) o a meno che non venga diversamente indicato nel Decreto del Tribunale, le scelte straordinarie sulla vita dei minori (per tali si intendono quelle che hanno una ricaduta permanente sulla vita dei figli, quali trattamenti chirurgici, neuropsichiatrici, documenti per espatrio, ecc..ecc..) restano di competenza dei genitori biologici.

2) Affidamento ai servizi sociali ex art. 4 Legge 184/1983 (Legge sull’adozione).
La legge sull’adozione prevede che con il consenso dei genitori biologici, o anche in assenza di questo (cosiddetto “affido giudiziario”), il minore venga temporaneamente affidato ad una famiglia affidataria, allorquando lo stesso si trovi in un ambiente non idoneo alla sua serena crescita ed allo scopo di tentare di recuperare la genitorialità dei genitori biologici.

Tale affidamento ha una durata massima di 24 mesi prorogabili e, solo se la situazione apparirà irreversibile, il procedimento potrà sfociare in una dichiarazione di adottabilità.

Nel provvedimento del Tribunale dei Minori verranno date indicazioni sui poteri riconosciuti all’affidatario e sui compiti del servizio sociale.
In particolare, ex art. 5 Legge 184/1983, agli affidatari sono dati i compiti di tenere i rapporti ordinari con la scuola e le autorità sanitarie.

3) Affidamento ai servizi sociali ex art. 337 – ter c.c.
La norma disciplina cosa può fare il Tribunale in caso di conflittualità tra i genitori.
In questo caso la decisione spetta al Tribunale Ordinario che decide in caso di separazione, divorzio o sulle questioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli non matrimoniali.

Il Tribunale in questi casi, quando la conflittualità tra i genitori raggiunge livelli talmente elevati da costituire un potenziale pregiudizio per i figli minori, può affidare i figli della coppia ai servizi sociali.

In casi estremamente gravi tale affidamento può anche comportare il collocamento dei minori presso una famiglia affidataria.
Il Tribunale ne stabilirà dettagliatamente le modalità nel provvedimento che lo dispone.

4) Affidamento ai servizi sociali del minore che ha commesso un reato ex art. 28 D.P.R. 448/1988.
Terminiamo la disamina con l’affidamento ai servizi sociali del minore che ha commesso un reato.
La legge sul procedimento penale minorile prevede espressamente che il Giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare se la personalità del minore possa essere recuperata.

Il minore viene quindi affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia che, in collaborazione con i locali servizi sociali, svolgono le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Nel caso in cui il periodo di osservazione si concluda positivamente, il Tribunale per i Minori dichiarerà estinto il reato.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare sul sito la pagina dedicata a Diritti dei Minori.

Per i figli di genitori non sposati occorre andare in Tribunale?

In questo intervento approfondiamo il tema della disciplina di affidamento e mantenimento dei figli di genitori non sposati, nei casi di crisi della famiglia.

Nel commento video cerchiamo in particolare di dare risposta ad alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste sul predetto argomento, quali ad esempio l’Autorità giudiziaria competente e le modalità di definizione mediante accordo della crisi familiare.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare le pagine dedicate a Diritti dei minori e a come accordarsi tra genitori non sposati.