Svolta a sinistra e incidente stradale
In termini di responsabilità da sinistro stradale e conseguente risarcimento del danno, cosa accade nell’ipotesi, sempre più frequente, in cui il conducente di un veicolo, nell’intraprendere manovra di svolta a sinistra, urta un altro veicolo, in prevalenza motociclo o bicicletta, proveniente da tergo, nella sua stessa direzione di marcia, in manovra di sorpasso?
Di chi è la colpa? Del conducente del veicolo in svolta o del conducente del mezzo in sorpasso?
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo di dare la precedenza, prima, ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l’obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso (così ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27/07/2012, n. 13380; Cass. Civ., Sez III, 4/03/2004, n. 4402; Tribunale di Genova, sentenza n. 1903/2015).
L’art. 154 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Tale orientamento è stato altresì recentemente confermato da Cass. Pen. 19/10/2017, sentenza n. 48266, in cui, decidendo sul caso di un sinistro avvenuto tra il conducente di un motociclo in fase di sorpasso irregolare a velocità sostenuta ed il conducente di un veicolo in fase di svolta a sinistra, è stato ribadito che la verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione, in particolare nell’ipotesi di svolta a sinistra, deve perdurare dall’inizio alla fine della manovra.
Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare nel concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., Sez. III, 4/11/2014, n. 23431).
Il secondo comma dell’art. 2054 del codice civile prevede, infatti, che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
E’, quindi, verosimile che in caso di sinistro avvenuto tra un veicolo in svolta a sinistra ed un mezzo in sorpasso, verrà riconosciuto un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, la cui misura, in caso di lite, sarà accertata dal Giudice di merito all’esito della valutazione delle prove raccolte ed a seguito dell’eventuale espletamento di una Consulenza Tecnica cinematica.
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