L’impresa familiare e i diritti del coniuge
Per impresa familiare, disciplinata nel nostro ordinamento dagli artt. 230 bis e 230 ter del codice civile, può individuarsi quell’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto di lavoro.
Il familiare che presta il lavoro nell’impresa altrui ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Infatti, in sede di riforma del diritto di famiglia risalente all’anno 1975, il nostro Legislatore ha inteso regolare il fenomeno, molto diffuso, del lavoro prestato a favore dell’attività di famiglia, che nel contesto della “famiglia patriarcale” scontava una presunzione di gratuità.
Sono stati così riconosciuti ai familiari, che prestano lavoro e collaborano nell’impresa di famiglia, una serie di diritti, sia sotto il profilo civilistico che dal punto di vista fiscale.
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, n. 250/2022, qui in commento, fa il punto sui diritti spettanti al coniuge che ha prestato la propria attività a favore dell’impresa individuale del marito, nel momento dello scioglimento dell’unione coniugale.
Il provvedimento in oggetto conferma infatti il diritto della moglie a veder riconosciuta, al momento della cessazione dell’impresa familiare (nel caso di specie per intervenuta separazione dei coniugi), la liquidazione della propria partecipazione all’impresa del marito, nel cui ambito la ricorrente aveva da sempre svolto attività lavorativa (tenuta della contabilità, fatturazione, ecc..), mai altrimenti retribuita.
In particolare, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza di primo grado che nulla aveva riconosciuto alla moglie, stabilisce il diritto della ricorrente alla liquidazione della sua quota di partecipazione all’impresa, come individuata e quantificata dal consulente tecnico d’ufficio in sede di consulenza contabile, di cui il Tribunale, giudice del primo grado, del tutto immotivatamente non aveva tenuto conto.
Con ciò viene confermato il principio, da tempo chiarito dalla giurisprudenza, secondo cui il Giudice che “intenda discostarsi dal parere reso dal consulente tecnico, deve offrire chiara ed esaustiva motivazione del proprio diverso convincimento esplicitando i motivi per cui ritiene di non recepire le conclusioni dell’ausiliario (così ex multis Cass. Civ., Sez III, 3/12/2015, n. 24630)”.
Con la medesima sentenza, ed in accoglimento di un altro motivo di appello presentato dalla moglie, la Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, ha altresì sancito, con riferimento ai profili fiscali dell’impresa familiare, che i debiti previdenziali e fiscali che gravano sulla posizione del familiare-collaboratore devono essere posti a carico dell’impresa.
Nel caso di specie, quindi, posto che era stata accertato che la moglie partecipasse all’impresa individuale del marito per una quota pari al 49%, la Corte d’Appello ha affermato che il 51% dei debiti fiscali e previdenziali gravanti sulla moglie dovessero essere rimborsati dal marito.